Approvato dal Consiglio dei Ministri lo schema del Disegno di Legge relativo alla prossima manovra finanziaria. Con un’impostazione “seria e prudente”, come definita dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, tutto l’extra deficit sarà speso per difendere i redditi medio bassi dagli effetti negativi dell’inflazione, soprattutto attraverso la riduzione del cuneo fiscale e l’accorpamento dei primi due scaglioni Irpef.
A causa delle poche risorse a disposizione, molte delle quali già impegnate nei Decreti Legislativi attuativi della Riforma Fiscale, il testo della manovra si presenta scarno di idee e di contenuti sui quali discutere. Forse anche per questo motivo il Presidente del Consiglio dei Ministri punta ad un’approvazione lampo, da realizzarsi a “tempo di record”, “senza emendamenti”. “Nel 2024 avremo 13 miliardi di euro di maggiori interessi sul debito pubblico e circa 20 miliardi di superbonus”. Difficile fare di più, chiosa Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di presentazione del Disegno di Legge.
Nel merito delle disposizioni rilevanti sotto il profilo tributario, il testo del provvedimento approvato dall’Esecutivo prevede per le persone fisiche titolari di partita Iva, che nel periodo d’imposta precedente abbiano dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, il versamento rateale della seconda rata di acconto dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, esclusi i contributi previdenziali, da effettuarsi entro il 16 gennaio dell’anno successivo ovvero in cinque rate mensili di pari importi, sempre a decorrere dal 16 gennaio. Sulle rate successive alla prima stanno dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.
Il testo approvato ieri prevede un nuovo differimento in tema di riversamento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la cui speciale sanatoria è stata definita dall’articolo 5 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146. Il disegno di Legge della manovra sposta dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024, il termine entro il quale provvedere all’invio dell’istanza, e dal 16 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024 la scadenza entro la quale provvedere al pagamento integrale o al versamento della prima rata annuale. Il riversamento degli importi dovuti dovrò essere effettuato senza avvalersi della compensazione e si perfezionerà con l’integrale versamento di quanto dovuto.
Grande assente della manovra sarà il Superbonus. Sul tema dei bonus edilizi non è stata spesa nemmeno una parola. In assenza di specifiche disposizioni, pertanto, il prossimo 31 dicembre 2023 costituirà definitivamente il termine ultimo del periodo di vigenza previsto per gli interventi su unità unifamiliari e plurifamiliari il cui stato di avanzamento al 30 settembre 2022 era almeno pari al 30per cento. Sempre il 31 dicembre 2023 sarà, inoltre, l’ultimo giorno in cui, per gli interventi condominiali avviati entro il 25 novembre 2023, si applicherà l’aliquota massima del 110 per cento. Accantonata, probabilmente in maniera irrevocabile, l’idea di una mini proroga di tre o sei mesi per gli interventi condominiali.
A latere del Consiglio dei Ministri, insieme all’approvazione della mini riforma Irpef/Ires, è stato approvato il Decreto Legislativo in tema di fiscalità internazionale, attrattivo della Legge Delega per la Riforma Fiscale. Al suo interno la rivisitazione delle disposizioni in tema di residenza fiscale di persone fisiche e persone giuridiche.
Con riferimento alle scompare la presunzione legale che collegava in primo luogo la residenza fiscale all’iscrizione, per la maggior parte del periodo d’imposta, all’anagrafe della popolazione residente. Pertanto ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato ovvero che sono ivi presenti, ove per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Alternativamente, ma salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente. Con riferimento alle persone giuridiche, invece, ai fini della residenza fiscale vengono valorizzati i principi dell’effettiva direzione, quale luogo in cui vengono assunte le decisioni strategiche, e della gestione ordinaria, ove si esplica il coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti l’ente o la società.
Il decreto in tema di fiscalità internazionale prevede, inoltre, un nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori rimpatriati e le disposizioni in tema di imposizione minima globale.
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