DEFINIZIONE
In prossimità della scadenza per la presentazione della Dichiarazione annuale IVA, periodo di imposta 2022, si richiede di far pervenire entro e non oltre il 31 gennaio 2023, presso questo studio, tutti i documenti necessari alla compilazione delle stesse.
Ricordiamo che, come già previsto dal 2017, non è più possibile presentare la dichiarazione Iva con l’Unico ma solo in forma autonoma ed è possibile presentare la stessa entro la nuova scadenza: dal 1° febbraio al 30 aprile 2023.
Di seguito la documentazione da inviare allo Studio, necessaria al fine di procedere alla predisposizione dell’adempimento:
- Stampa liquidazioni mensili o trimestrali;
- Stampa della liquidazione annuale dalla quale devono risultare:
- esportazioni; cessioni intracomunitarie; cessioni verso San Marino e Città del Vaticano; operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies per le quali è stata emessa la relativa fattura, ma non soggette ad imposta per carenza del requisito territoriale;
- prestazioni di servizi rese a committenti comunitari;
- operazioni con esigibilità differita (32-bis del decreto-legge n. 83 del 2012);
- cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni;
- cessioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 17-ter allegando copie delle stesse (Split Payment);
- acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi IVA agevolati quali nuovo regime dei minimi (art. 27 comma 1 e 2 D.L.98/2011) e regime forfettario (art. 1 comma da 54 a 89 L. 190/2014), distinti per tipologia di regime agevolato;
- acquisti effettuati con IVA a esigibilità differita, c.d. IVA per cassa (32-bis del decreto legge n. 83 del 2012);
- acquisti intracomunitari; importazioni con bolla doganale allegando copia delle stesse (comprese quelle di oro o rottami soggette al regime di “reverse charge”);
- acquisti da San Marino (suddivisi per acquisti con pagamento dell’IVA e acquisti senza pagamento dell’IVA);
- acquisti di cui agli art. da 7 a 7-septies per i quali non è stata detratta l’imposta;
- ripartizione degli acquisti tra beni ammortizzabili, beni strumentali non ammortizzabili e beni destinati alla rivendita o alla produzione di beni e servizi.
- Dettaglio (imponibile e imposta) delle operazioni di cessione e di acquisto soggette al cosiddetto regime di “reverse charge” indicando separatamente le seguenti operazioni: Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino- art. 71, comma 2 (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all’art.74, commi 7 e 8); Estrazioni di beni da depositi Iva (art. 50-bis, comma 6, D.L. n. 331/93); Operazioni di cui all’art. 74, comma 1, lett. e); Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8); Cessioni e/o Acquisti all’interno di beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8; Cessioni e/o Acquisti all’interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5); Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5); Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8); Importazioni di beni di cui all’art.74, commi 7 e 8 senza pagamento dell’iva in dogana (art. 70, comma 6); Importazione di oro industriale e argento puro senza pagamento dell’iva in dogana (art. 70, comma 5); Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non minuti di partita Iva (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004); Cessioni e/o Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17 comma 6,lett. a); Cessioni e/o Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett.a-bis); Cessioni e/o Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b); Cessioni e/o Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c); Cessioni e/o Acquisti di servizi del comparto edile e settori commessi (art. 17 comma 6, lett. a-ter); Cessioni e/o Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17 comma 6, lett. d-bis, d-ter, d-quater); Acquisti delle pubbliche amministrazioni, titolari di Partita Iva, ai sensi dell’art. 17-ter.
- In caso di esportatori abituali: plafond utilizzato sia all’interno che per l’importazione, volume di affari e esportazioni, diviso per mese.
- Acquisti e spese sostenute per servizi radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%.
- Copia modelli F24, pagati e/o presentati per la compensazione.
- Indicazione degli eventuali ravvedimenti operosi eseguiti su versamenti periodici e sull’acconto, completi di modello F24.
- Indicazione dell’utilizzo del credito emergente dalla precedente dichiarazione.
- Eventuali rimborsi infrannuali richiesti.
- Indicazione del metodo utilizzato per il calcolo dell’acconto IVA.
- Versamenti IVA su immatricolazioni auto; in particolare versamenti effettuati con F24 IVA immatricolazioni auto UE in anni precedenti, ma relativi a cessioni effettuate nell’anno oggetto della dichiarazione.
- Importo di vendite ed imposta relativa per operazioni effettuate nei confronti di privati, eventualmente suddiviso per regione se vi sono sedi secondarie.
- Indicazione degli acquisti con Iva indetraibile, con separata indicazione di:
- beni e servizi con iva indetraibile (autovetture o motocicli e spese accessorie, spese di rappresentanza comprese le spese di ristoranti e alberghi, telefoni cellulari, ecc.);
- acquisti con iva indetraibile relativi a contribuenti che svolgono attività esenti o hanno optato per la dispensa da adempimenti per le operazioni esenti (art. 36-bis) o afferenti attività esenti effettate in via occasionale.
- Per coloro che hanno optato dal 1° dicembre 2012 del regime dell’Iva per cassa: cessioni e acquisti registrati nell’anno, ma con imposta differita nell’anno successivo.
Nel quadro VI (Dichiarazioni di intento ricevute, riservato ai fornitori di esportatori abituali che hanno effettuato operazioni non imponibili) non andranno più inseriti i dati delle dichiarazioni di intento ricevute ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 175/2014. Pertanto, non è necessario allegare copie delle dichiarazioni di intento ricevute come negli anni passati.
VISTO DI CONFORMITÀ
Di seguito le regole per l’utilizzo in compensazione con altre imposte del credito derivante dalla dichiarazione IVA annuale:
- credito fino a € 5.000,00: è possibile utilizzare liberamente il credito, senza rispettare nessun vincolo;
- credito superiore ad € 5.000,00: l’utilizzo del credito è subordinato, oltre alla presentazione della dichiarazione IVA, al rilascio del visto di conformità. In pratica, il credito, deve essere certificato da un professionista abilitato o dall’organo predisposto per il controllo contabile (collegio sindacale).
La compensazione del credito andrà effettuata presentando il modello F24 non prima di 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione (quindi non è possibile presentare la dichiarazione Iva il 28 febbraio anno “n” e compensare il 5 marzo anno “n“) utilizzando per il versamento esclusivamente i canali telematici Entratel/Fisconline (messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate).
Gli F24 presentati senza osservare tali regole (prima delle tempistiche o con canali difformi da quelli previsti) verranno automaticamente scartati dalla procedura online.
Il limite complessivo annuo, per la compensazione orizzontale, è pari ad € 2.000.000.
Documenti necessari per l’apposizione del Visto di Conformità
Coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva oltre la soglia annua di € 5.000, e quindi ottenere il Visto di Conformità, dovranno presentare al nostro studio i seguenti documenti:
- copia della dichiarazione Iva relativa al 2018 e quella dell’anno precedente (per coloro che non l’hanno compilata e inviata tramite il nostro Studio);
- copia od originali delle liquidazioni iva e riepiloghi mensili;
- copia dei modelli F24 relativi ai versamenti periodici Iva e delle compensazioni del credito Iva dell’anno precedente;
- riepilogo annuale degli acquisti e delle vendite.
- copia di una fattura di acquisto con un importo Iva complessivamente maggiore al 10% del totale dell’Iva sugli acquisti.
Se non vi è una singola fattura di tale importo, occorre raccogliere le fatture di importo maggiore che, complessivamente, espongono un’Iva a credito pari almeno al 10% del totale Iva Acquisti.
CREDITO RESIDUO 2021
I contribuenti che hanno presentato nell’anno 2022 la dichiarazione IVA per il periodo di imposta 2021 con un credito riportato a nuovo, vistato e non ancora totalmente utilizzato, nell’anno in corso possono continuare a compensare liberamente, nel rispetto dei limiti sopraindicati, il credito residuo (codice 6099 anno 2021) fino alla presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 2022.
Al fine di adempiere correttamente gli obblighi dichiarativi, i modelli F24 presentati nel corso dell’anno 2022 per l’utilizzo in compensazione del credito residuo 2021 devono essere trasmessi a questo studio con la documentazione richiesta per la Dichiarazione Iva.
Compensazioni in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro
Dal 1° gennaio 2011 è operativo il divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali per i contribuenti che hanno debiti iscritti a ruolo per un importo superiore ad € 1.500.
COME COMPILARE IL MODELLO F24
Per un corretto versamento tramite modello F24, i titolari di partita Iva devono ricordare le seguenti regole (art. 11 comma 2 D.l. 66/2014):
- in caso di presentazione di un modello F24 a zero, questo deve essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline);
- in caso di presentazione di un modello F24 a debito, con compensazione, questo va presentato mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione (Entratel/Fisconline);
- i titolari di partita Iva sono obbligati ad avvalersi esclusivamente dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) per i mod. F24 che espongono un utilizzo in compensazione del credito IVA.
Ricordiamo inoltre di inviare la documentazione necessaria al fine di adempiere all’adempimento della Comunicazione liquidazione IVA 4° trimestre 2022 in scadenza il 28/02/2023.
Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo, come sempre, a Sua disposizione.
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