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DEFINIZIONE

La L. 29 dicembre 2022 n.197 (Legge Finanziaria) in vigore dal 01.01.2023 ha introdotto alcune importanti novità che, in particolare in tema di definizioni, offrono al contribuente le seguenti opportunità:

AVVISI BONARI

Definizione agevolata con riduzione di sanzioni (dal 10% al 3%) degli avvisi bonari relativi ai periodi d’imposta 2019-2020-2021 (art.1 co.153-157), già in possesso del contribuente o che perverranno dopo il 31/12/2022, e anche con rateazione in corso per la quale non sia intervenuta decadenza.

Il comma 155 dell’articolo 1 della legge 197/2022, oltre alle definizioni agevolate per gli anni di imposta 2019, 2020 e 2021, espressamente prevede che “Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui pagamento rateale ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.”

Come confermato nella richiamata Circolare 1/E, la definizione agevolata si applica:

  • per le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato per dichiarazioni relative ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021 per i quali termini non è ancora scaduto alla data di entrata della legge, ovvero per le medesime comunicazioni recapitate successivamente a tale data;
  • per tutte le altre comunicazioni riferiti ad anni di imposta diversi dai precedenti, per le quali il contribuente ha in corso una rateizzazione alla data del primo gennaio 2023.

Pertanto, viene confermato che la definizione non si applica esclusivamente agli avvisi bonari relativi riferiti agli anni d’imposta 2019, 2020 e 2021, ma anche a tutte le altre annualità diverse da queste.