DEFINIZIONE
Come ogni anno per i sostituti d’imposta è previsto l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate la certificazione dei redditi corrisposti nell’anno precedente, esclusivamente in via telematica, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte, tramite il modello cosiddetto “Certificazione Unica”.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono state pubblicate le versioni definitive dei modelli di Certificazione Unica 2023 e del modello 770/2023, con le relative istruzioni di compilazione.
Nella Certificazione Unica confluiscono tutti i redditi corrisposti nell’anno precedente e precisamente:
- l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (di seguito: “TUIR”), corrisposti nell’anno 2022 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
- l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1 dello stesso “TUIR”;
- l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2022, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 19 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2022 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del TUIR);
- le relative ritenute di acconto operate;
- le detrazioni effettuate.
La Certificazione Unica viene altresì utilizzata per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2022 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.
Non devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate le certificazioni attestanti:
- gli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate, da rilasciare ai percettori continuando ad utilizzare lo schema approvato con il provvedimento del 7 gennaio 2013.
Si rammenta che i sostituti d’imposta sono tenuti ad inviare ai loro percipienti la Certificazione dei redditi corrisposti, anche in formato elettronico (ad esempio, via e-mail).
Entro il 16 marzo i sostituti d’imposta dovranno poi trasmettere telematicamente le predette certificazioni all’Agenzia delle Entrate.
A tal fine la Certificazione Unica 2023 è divisa in:
- modello CU “sintetico”, da consegnare al contribuente entro il 16.03.2023;
- modello CU “ordinario”, da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 16.03.2023.
Nella «CU» ordinaria dei lavoratori dipendenti e assimilati destinata all’Agenzia sono infatti contenuti tutti i dati fiscali di dettaglio, nonché quelli relativi al conguaglio dell’assistenza fiscale effettuata dal sostituto nel corso del 2022.
La «CU» ordinaria ospita anche tutti i dati relativi al Tfr e alle altre indennità corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, utili per la ricostruzione della tassazione provvisoria applicata dal sostituto nonché per consentire la riliquidazione definitiva delle imposte da parte dell’amministrazione finanziaria.
La «CU» relativa al reddito di lavoro autonomo e redditi diversi deve essere utilizzata anche per comunicare le somme corrisposte dal terzo erogatore a seguito di procedura di pignoramento presso terzi, nonché le somme erogate a seguito di procedure di esproprio.
Pertanto nel 770 sono rimasti da indicare solo i dati relativi ai versamenti (quadri ST e SV), alle compensazioni effettuate (quadro SX) nonché alle somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (quadro SY).
SANZIONI
In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche, si applica una sanzione di 100,00 euro per ogni Certificazione:
senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del DLgs. 472/97;
Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.
Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la Certificazione corretta viene trasmessa entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
Nel caso di clienti seguiti anche da uno Studio paghe, per la parte riferita al personale dipendente e assimilato, preghiamo di contattare il medesimo al fine di unificare fin d’ora la compilazione e trasmissione della Certificazione Unica, anche per la parte relativa ai compensi di lavoro autonomo.
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